- (Approvato dal Consiglio di Dottorato in data 25/01/02)
- (Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Fisica in data
11/06/02)
- (Ultima modifica 26/11/04)
Articolo 1 - Finalita'
Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica e' istituito al
fine di preparare ricercatori di alta qualificazione scientifica
nel campo della fisica.
Articolo 2 - Istituzione
- 1. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è istituito
dal Dipartimento di Fisica ed afferisce amministrativamente allo
stesso Dipartimento.
- 2. Tutti i settori scientifico-disciplinari di Fisica, FIS/01-08,
sono attinenti al Corso.
- 3. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica e' istituito
e regolato sulla base del Regolamento per il Dottorato di Ricerca
dell'Università di Pisa.
Articolo 3 - Durata e Curricula
- 1. La durata del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica
è fissata in tre anni.
- 2. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è organizzato
in quattro curricula:
- Astrofisica, Fisica Subnucleare e delle Interazioni Fondamentali,
Fisica Teorica, e Struttura della Materia.
Articolo 4 - Organi del Corso
1. Sono organi del Dottorato di Ricerca in Fisica il Consiglio
di Dottorato ed il Presidente. La composizione del Consiglio di
Dottorato e l'elezione del Presidente sono regolati dall'art.
4 del Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università
di Pisa. Del Consiglio di dottorato fanno altresì parte
due rappresentanti degli iscritti al Corso, eletti dai medesimi.
I rappresentanti eletti durano in carica due anni. I rappresentanti
degli iscritti non partecipano alla discussione e alla deliberazione
riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione
dell'esame finale.
- 2.I compiti del Consiglio di Dottorato sono regolati dall'art.
4 del Regolamento dell'Università.
- Inoltre il Consiglio di Dottorato:
- - designa i membri della commissione giudicatrice per le
prove di ammissione al Corso;
- - attiva annualmente, o indica all'interno l'Ateneo o presso
altre Istituzioni, i corsi cattedratici e specialistici previsti
dall'Art. 6 comma 1;
- - assegna i compiti didattici per l'insegnamento dei corsi
cattedratici e specialistici;
- - concorda con ciascun dottorando, entro la fine del mese
di luglio del suo primo anno di Corso, la nomina di un relatore;
- - designa per ciascun iscritto al Corso, entro la fine del
secondo anno di Corso, un controrelatore esperto nelle tematiche
di ricerca attinenti la tesi;
- - verifica annualmente l'attività dei dottorandi secondo
le indicazioni dell'Art. 6 comma 2;
- - designa gli esperti per i giudizi di ammissibilità
delle tesi all'esame finale;
- -designa i membri della commissione giudicatrice per l'esame
finale.
Articolo 5 - Esame di Ammissione
1. L'esame di Ammissione al Corso di Dottorato verte su una
prova scritta, e su una orale. La valutazione complessiva del
candidato si basa sul punteggio ottenuto nelle suddette prove
e sulla valutazione dei titoli presentati al momento della domanda
di ammissione.
2. La valutazione finale, espressa in centesimi, e' stabilita
nel seguente modo: max 40/100 per la prova scritta, max 5/100
per i titoli, max 55/100 per la prova orale. E' ammesso alla prova
orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione non inferiore a 28/100; la prova orale si intende superata
se il candidato ottiene una valutazione di almeno 38.5/100.
3. I 5 punti relativi ai titoli sono assegnati dalla Commissione
Giudicatrice per le prove di Ammissione sulla base della tesi
di laurea, del voto di laurea, ed eventuali altri titoli presentati
dal candidato (borse di studio o premi di studio durante il conseguimento
della tesi).
4. Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine
del candidato alla ricerca scientifica. La prova scritta verterà
su argomenti riguardanti il Dottorato di Ricerca in Fisica. Quella
orale, limitata ai candidati ammessi a sostenerla, consisterà
in un colloquio concernente gli argomenti attinenti al Dottorato
in Fisica, appresi durante la carriera universitaria.
5. Al fine di valutare l'attitudine dei diversi candidati,
la prova scritta può essere articolata in temi ed esercizi
di argomento differenziato, in relazione ai diversi curricula
del Corso di Dottorato.
6. Il diario della prova scritta e' reso pubblico tramite affissione
all'albo ufficiale e sul sito WEB dell'Università di Pisa
e del Dipartimento di Fisica. La comunicazione, da parte della
Commissione Giudicatrice, del giorno, del luogo e dell'ora della
prova orale potrà avvenire in sede concorsuale.
Articolo 6 - Piano di Studio
1. Il piano di studio del Corso di Dottorato in Fisica prevede
per il primo anno tre corsi cattedratici fra quelli indicati all'art.
3 comma 2. La frequenza ai corsi, almeno per 70% delle ore totali,
è obbligatoria. Alla fine di tali corsi sono previsti esami
scritti ed orali.
2. Entro la fine del mese di luglio del primo anno ciascun
dottorando indica, per l'approvazione del Consiglio di Dottorato,
il relatore del proprio lavoro di ricerca. Ogni eventuale modifica
del nome del relatore deve essere approvata dal Consiglio di Dottorato.
3. Per il secondo ed il terzo anno del corso possono essere
previsti corsi specialistici e seminari su argomenti di ricerca
avanzata. Entro la fine del secondo anno ciascun iscritto al corso
presenta una breve relazione scritta e orale sullo stato di avanzamento
della tesi. Il Consiglio di Dottorato delibera, sulla base dei
giudizi espressi dal Relatore e dal Controrelatore, in merito
al passaggio al terzo anno.
4. L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato,
che completa il corso di Dottorato, è regolato dall'Art.
10 del presente regolamento e dall'Art. 12 del Regolamento per
il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa.
Articolo 7 - Convenzioni e Studi all'Estero
1. Durante il secondo ed il terzo anno del corso di studi del
Dottorato, l'attività principale dei dottorandi è
quella di ricerca scientifica per la tesi finale. L'attività
di ricerca dei dottorandi viene svolta nelle strutture di ricerca
del Dipartimento di Fisica, ed anche nelle strutture di enti di
ricerca o di altre Istituzioni convenzionate con il Dipartimento
di Fisica o con l'Università di Pisa.
2. Nell'interesse della propria attività di ricerca,
un dottorando può chiedere al Consiglio l'autorizzazione
a effettuare periodi di soggiorno in Laboratori stranieri per
svolgervi parte della propria attività di ricerca.
La durata massima del soggiorno all'estero per ciascun dottorando
è di diciotto mesi.
3. Un dottorando può accedere, sulla base delle opportune
convenzioni, alle strutture di ricerca citate al comma 1 sino
al momento della discussione della tesi finale, comunque non oltre
il 31 Dicembre dell'anno successivo all'ultimo anno della durata
del proprio Corso.
Articolo 8 - Attivita' Didattica dei Dottorandi
Previo parere favorevole del Consiglio del Dottorato i dottorandi
possono svolgere una attività didattica sussidiaria od
integrativa negli anni successivi al primo. Tale attività
didattica deve essere limitata per non compromettere l'attività
di formazione alla ricerca.
Articolo 9 - Elezioni di Rappresentanti dei Dottorandi
1. I rappresentanti degli iscritti al Corso di Dottorato sono
eletti nel Consiglio di Dottorato, con voto limitato ai sensi
dell'Articolo 4, comma 1. Nell'elezione, ogni iscritto avente
diritto indica al massimo un nome da designare.
2. Le votazioni per la designazione dei rappresentanti degli
iscritti sono valide se vi abbiano partecipato almeno un terzo
degli aventi diritto. Tra i candidati a parità di voti,
risulta eletto il Dottorando con più recente iscrizione
al Corso di Dottorato.
3. Due iscritti al Corso fanno parte come scrutatori della
Commissione del seggio elettorale.
Articolo 10 - Esame Finale e Conseguimento del Titolo
1. L'ammissibilità della tesi, presentata dai dottorandi
alla fine del terzo anno per sostenere l'esame finale, è
deliberata dal Consiglio di Dottorato, entro tre mesi dalla presentazione
della tesi da parte del dottorando, sulla base delle relazioni
scritte compilate da tre esperti qualificati nelle tematiche affrontate
nella tesi, di cui almeno uno deve appartenere ad una Università
o Laboratorio di ricerca non facente parte del presente Dottorato
di Ricerca in Fisica.
2. La composizione della Commissione per l'esame finale e la
procedura per la sua nomina sono regolate dall'Art. 12 del Regolamento
per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa.
3. L 'esame finale con la discussione della tesi e' pubblico.
4. La Commissione esprime il giudizio sul candidato tenendo
conto del lavoro svolto, dei giudizi degli esperti, della tesi
scritta e della sua presentazione, e nel caso di giudizio positivo,
delibera il superamento dell'esame finale.
5. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale. Il titolo è rilasciato dal
Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale
viene depositata a cura dell'Università presso le biblioteche
nazionali di Roma e Firenze. L'Università assicura la pubblicità
degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi
sui singoli candidati.
Articolo 11 - Modifica del Regolamento
Il presente Regolamento può essere modificato in ogni
sua parte previa approvazione da parte del Consiglio di Dottorato
e successiva approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento
di Fisica.