Studente lavoratore

Il Regolamento Didattico di Ateneo, all’art. 27, disciplina la figura dello studente lavoratore come segue:

  1. Al fine di migliorare l’accesso all’offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, è disciplinata la figura dello studente lavoratore.
  2. Per studente lavoratore si intende chi svolga:
    • un’attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
    • un’attività di co.co.co o co.co.pro;
    • un’attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere
    effettivamente tale attività;
    • un’attività d’impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;
    • il servizio civile.
  3. Ai fini di cui al punto 2), lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze dei periodi di cui al successivo comma 4.
    La dichiarazione deve contenere inoltre:
    • l’indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;
    • l’indicazione del soggetto con cui si svolge un’attività di collaborazione coordinata o
    continuativa;
    • l’indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività svolta;
    • i dati relativi all’iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo;
    Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d’ufficio in presenza dei requisiti richiesti.
  4. La documentazione deve essere presentata presso l’unità didattica del dipartimento di riferimento del corso di studio nei seguenti periodi di ciascun anno:
    1° febbraio – 31 marzo;
    1° settembre – 31 ottobre.
  5. I docenti concordano con lo studente lavoratore orari e modalità di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.
  6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall’art. 11, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, i Regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell’obbligo di frequenza e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

Per richiedere lo status di studente lavoratore è necessario presentare il modulo richiesta riconoscimento studente lavoratore alla Segreteria Didattica del Dipartimento: segrdida@df.unipi.it.

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